Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
(( Riordino dell'assistenza territoriale e  mobilita'  del  personale
                       delle aziende sanitarie 
 
  1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali
di assistenza primaria promuovendo  l'integrazione  con  il  sociale,
anche  con  riferimento  all'assistenza  domiciliare,  e  i   servizi
ospedalieri, al fine di migliorare il  livello  di  efficienza  e  di
capacita'  di  presa  in  carico  dei  cittadini,  secondo  modalita'
operative  che  prevedono  forme   organizzative   monoprofessionali,
denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono,  in
forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali,  strumenti  di
valutazione  della  qualita'  assistenziale,  linee  guida,  audit  e
strumenti analoghi, nonche' forme  organizzative  multiprofessionali,
denominate  unita'  complesse  di  cure  primarie,  che  erogano,  in
coerenza con la programmazione regionale,  prestazioni  assistenziali
tramite il coordinamento  e  l'integrazione  dei  medici,delle  altre
professionalita' convenzionate con il Servizio  sanitario  nazionale,
degli infermieri, delleprofessionalita'  ostetrica,  tecniche,  della
riabilitazione,  della  prevenzione  e  del   sociale   a   rilevanza
sanitaria.In particolare, le regioni disciplinano le unita' complesse
di  cure  primarie  privilegiando  la   costituzione   di   reti   di
poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base,  aperti
al pubblico per tutto  l'arco  della  giornata,  nonche'  nei  giorni
prefestivi  e  festivi  con  idonea  turnazione,   che   operano   in
coordinamento  e  in  collegamento  telematico   con   le   strutture
ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei  sistemi  informatici,
assicurano   l'adesione   obbligatoria   dei    medici    all'assetto
organizzativo  e  al  sistema  informativo  nazionale,  compresi  gli
aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria,  secondo  quanto
stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni,  nonche'  la  partecipazione  attiva
all'applicazione delle procedure  di  trasmissione  telematica  delle
ricette mediche. 
  2.Le aggregazioni funzionali territoriali e le unita' complesse  di
cure primarie  erogano  l'assistenza  primaria  attraverso  personale
convenzionato  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Le   regioni
possono, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della
convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale,  in  posizione  di  comando  ove  il   soggetto   pubblico
incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso  dalla  struttura
di appartenenza. 
  3.Il personale convenzionato e' costituito dai medici  di  medicina
generale,  dai  pediatri  di  libera  scelta  e   dagli   specialisti
ambulatoriali. Per i medici di  medicina  generale  e'  istituito  il
ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando
i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali. 
  4. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) alla lettera a) e' premessa la seguente: 
  "0a)  prevedere  che  le  attivita'  e  le  funzioni   disciplinate
dall'accordo  collettivo  nazionale  siano  individuate  tra   quelle
previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo  1,
comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive  del
Servizio sanitario  nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
singole regioni  con  riguardo  ai  livelli  di  assistenza  ed  alla
relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;"; 
  b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti : 
  "b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del  servizio,
garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della  giornata
e per tutti i giorni della settimana,  nonche'  un'offerta  integrata
delle prestazioni dei medici di medicina generale,  dei  pediatri  di
libera scelta, della guardia medica, della  medicina  dei  servizi  e
degli  specialisti  ambulatoriali,  adottando   forme   organizzative
monoprofessionali, denominate aggregazioni  funzionali  territoriali,
che  condividono,  in  forma  strutturata,   obiettivi   e   percorsi
assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale,
linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme  organizzative
multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure primarie, che
erogano  prestazioni  assistenziali  tramite   il   coordinamento   e
l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a
rilevanza sanitaria,  tenuto  conto  della  peculiarita'  delle  aree
territoriali quali aree metropolitane, aree a  popolazione  sparsa  e
isole minori; 
  b-ter) prevedere che per le forme organizzative  multiprofessionali
le aziende sanitarie possano  adottare,  anche  per  il  tramite  del
distretto sanitario, forme di finanziamento a budget; 
  b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione
del referente o del coordinatore delle forme  organizzative  previste
alla lettera b-bis); 
  b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalita'
con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale
e di servizi delle forme organizzative di  cui  alla  lettera  b-bis)
sulla base di accordi regionali o aziendali; 
  b-sexies) prevedere le modalita' attraverso  le  quali  le  aziende
sanitarie  locali,  sulla  base  della  programmazione  regionale   e
nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano  gli  obiettivi  e
concordano i programmi di attivita' delle forme  aggregative  di  cui
alla lettera b-bis) e definiscono  i  conseguenti  livelli  di  spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita'
del distretto, anche avvalendosi di  quanto  previsto  nella  lettera
b-ter); 
  b-septies)  prevedere  che  le  convenzioni  nazionali  definiscano
standard relativi  all'erogazione  delle  prestazioni  assistenziali,
all'accessibilita' ed alla continuita' delle  cure,  demandando  agli
accordi integrativi regionali  la  definizione  di  indicatori  e  di
percorsi applicativi;"; 
  c) la lettera e) e' abrogata; 
  d) la lettera f) e' abrogata; 
  e) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: 
  "f-bis) prevedere la  possibilita'  per  le  aziende  sanitarie  di
stipulare  accordi   per   l'erogazione   di   specifiche   attivita'
assistenziali,  con  particolare  riguardo  ai  pazienti  affetti  da
patologia cronica, secondo  modalita'  e  in  funzione  di  obiettivi
definiti in ambito regionale"; 
  f) la lettera h) e' sostituita dalle seguenti: 
  "h) prevedere che l'accesso al  ruolo  unico  per  le  funzioni  di
medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale  avvenga
attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta  annualmente
a  livello  regionale  e  secondo  un  rapporto   ottimale   definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che  l'accesso  medesimo
sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  e  a
quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo  30
del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del  diploma
e' comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede  di
copertura delle zone  carenti,  con  l'attribuzione  di  un  adeguato
punteggio, che tenga conto anche dello  specifico  impegno  richiesto
per il conseguimento dell'attestato o del diploma; 
  h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di  libera
scelta  del  Servizio  sanitario  nazionale  avvenga  attraverso  una
graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale  e
secondo un  rapporto  ottimale  definito  nell'ambito  degli  accordi
regionali; 
  h-ter)  disciplinare  l'accesso  alle   funzioni   di   specialista
ambulatoriale del Servizio sanitario  nazionale  secondo  graduatorie
provinciali alle quali sia  consentito  l'accesso  esclusivamente  al
professionista fornito del titolo di specializzazione  inerente  alla
branca di interesse;"; 
  g) alla lettera i), le parole: "di  tali  medici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dei medici convenzionati"; 
  h) dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente: 
  "m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria  dei  medici  all'assetto
organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna  regione,
al Sistema informativo nazionale, compresi gli  aspetti  relativi  al
sistema   della   tessera   sanitaria,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni,  nonche'   la   partecipazione   attiva
all'applicazione delle procedure  di  trasmissione  telematica  delle
ricette mediche". 
  5. Nell'ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalita',  criteri
e procedure per valorizzare, ai fini della  formazione  specifica  in
medicina  generale,  l'attivita'  remunerata  svolta  dai  medici  in
formazione presso i servizi dell'azienda sanitaria e  della  medicina
convenzionata. 
  6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto  si  procede,  secondo  la
normativa vigente, all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali
relativi alla disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina
generale, con i pediatri di  libera  scelta  e  con  gli  specialisti
ambulatoriali ai contenuti dell'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del
presente articolo, con particolare riguardo ai principi di  cui  alle
lettere  b-bis),  b-ter),  b-quater),  b-quinquies),  b-sexies),  h),
h-bis) e h-ter) del citato  articolo  8,  comma  1,  nel  limite  dei
livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi  collettivi
nazionali e nel rispetto dell'articolo  15,  comma  25,  del  decreto
legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e  delle  disposizioni  ivi  richiamate.
Entro i successivi novanta  giorni,  senza  ulteriori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  sono  stipulati  i  relativi  accordi   regionali
attuativi. 
  7.Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il  Ministro
della salute, con  decreto  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   nonche'   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  emana,  nelle
more   della   conclusione   delle   trattative,   disposizioni   per
l'attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal  medesimo
comma 6. Tali disposizioni cessano di  avere  efficacia  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6. 
  8.  Per  comprovate  esigenze  di   riorganizzazione   della   rete
assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le  regioni  possono  attuare,  ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previo confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di  mobilita'  del
personale dipendente dalle aziende sanitarie con  ricollocazione  del
medesimo personale  presso  altre  aziende  sanitarie  della  regione
situate  anche  al   di   fuori   dell'ambito   provinciale,   previo
accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero  di  disponibilita'
di posti per effetto della predetta riorganizzazione da  parte  delle
aziende sanitarie.Le aziende sanitarie  non  possono  procedere  alla
copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del
completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui
al presente comma.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30
          settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti  per  favorire
          lo sviluppo e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n. 326: 
              «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza  delle
          prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il
          monitoraggio della spesa pubblica nel settore  sanitario  e
          delle  iniziative  per  la  realizzazione  di   misure   di
          appropriatezza    delle    prescrizioni,    nonche'     per
          l'attribuzione e la verifica del budget  di  distretto,  di
          farmacovigilanza   e   sorveglianza   epidemiologica,    il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con   decreto
          adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento  per
          l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri  della
          Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e  delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti  gia'
          titolari di codice fiscale nonche' ai  soggetti  che  fanno
          richiesta di attribuzione  del  codice  fiscale  ovvero  ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
          caso il codice fiscale del  titolare,  anche  in  codice  a
          barre nonche' in banda  magnetica,  quale  unico  requisito
          necessario per l'accesso  alle  prestazioni  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale (SSN). 
              1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura
          la generazione e la  consegna  della  tessera  sanitaria  a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006. 
              2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre  2003  approva  i  modelli  di  ricettari   medici
          standardizzati e di ricetta medica  a  lettura  ottica,  ne
          cura la successiva  stampa  e  distribuzione  alle  aziende
          sanitarie  locali,  alle   aziende   ospedaliere   e,   ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni, da tale momento responsabili  della  relativa
          custodia.  I  modelli  equivalgono  a   stampati   per   il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 
              3.  Il  modello  di  ricetta  e'  stampato   su   carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di  quanto  stabilito
          dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e  i  campi
          per  l'inserimento  dei  dati  prescritti   dalle   vigenti
          disposizioni in materia.  Il  vigente  codice  a  barre  e'
          sostituito da un  analogo  codice  che  esprime  il  numero
          progressivo regionale di  ciascuna  ricetta;  il  codice  a
          barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua  lettura
          ottica  non  comporti  la  procedura  di  separazione   del
          tagliando di cui all'art. 87  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in  ogni
          caso un campo nel quale, all'atto  della  compilazione,  e'
          riportato sempre il numero complessivo dei  farmaci  ovvero
          degli  accertamenti  specialistici  prescritti  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa. Nella compilazione  della  ricetta  e'  sempre
          riportato il solo codice fiscale dell'assistito,  in  luogo
          del codice sanitario. 
              4. Le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere
          e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di  ricovero
          e  cura  a   carattere   scientifico   ed   i   policlinici
          universitari consegnano i ricettari ai medici  del  SSN  di
          cui al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
          necessita',  e  comunicano  immediatamente   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, in via telematica, il  nome,
          il cognome, il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria nei quali gli stessi  operano,  nonche'  la  data
          della consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali  delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' della trasmissione telematica. 
              5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura  il
          collegamento, mediante la propria  rete  telematica,  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche  e  private,   dei   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  delle  strutture  per  l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa e degli altri presidi e  strutture  accreditati
          per  l'erogazione  dei   servizi   sanitari,   di   seguito
          denominati, ai fini del presente  articolo,  "strutture  di
          erogazione  di   servizi   sanitari".   Con   provvedimento
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri  tecnici  per  la  realizzazione   del   software
          certificato che deve essere installato dalle  strutture  di
          erogazione di servizi sanitari, in  aggiunta  ai  programmi
          informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per  la
          trasmissione dei dati  di  cui  ai  commi  6  e  7;  tra  i
          parametri tecnici rientra quello della frequenza  temporale
          di trasmissione dei dati predetti. 
              5-bis. Per le finalita' di cui al comma  1,  a  partire
          dal 1° luglio 2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze rende  disponibile  il  collegamento  in  rete  dei
          medici del SSN di cui  al  comma  2,  in  conformita'  alle
          regole  tecniche  concernenti  il   Sistema   pubblico   di
          connettivita'  ed   avvalendosi,   ove   possibile,   delle
          infrastrutture regionali  esistenti,  per  la  trasmissione
          telematica   dei   dati   delle   ricette   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  delle  certificazioni  di
          malattia all'INPS,  secondo  quanto  previsto  all'art.  1,
          comma 149, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro delegato per le riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica amministrazione, da emanare, entro  il  30  aprile
          2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della salute e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti  i
          dati  di  cui  al  presente  comma  e   le   modalita'   di
          trasmissione.  Ai  fini  predetti,  il  parere  del  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e' reso entro il 31 marzo 2007; in  mancanza,  il  predetto
          decreto puo'  essere  comunque  emanato.  Con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  della  salute,  sono  emanate  le
          ulteriori disposizioni attuative del presente comma. 
              5-ter. Per la trasmissione telematica  dei  dati  delle
          ricette di cui al comma 5-bis, con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della salute, e' definito un contributo da  riconoscere  ai
          medici convenzionati con  il  SSN,  per  l'anno  2008,  nei
          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
          utilizzando le risorse di cui al comma 12. 
              6. Le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di cui al comma 7, secondo quanto  stabilito  nel  predetto
          comma e in quelli successivi. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, le regioni e le date a partire  dalle  quali  le
          disposizioni del presente  comma  e  di  quelli  successivi
          hanno  progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto   e
          l'installazione del software di cui  al  comma  5,  secondo
          periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo  del
          medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari  ad  euro
          250, sotto forma di credito  d'imposta  fruibile  anche  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  successivamente  alla  data  nella
          quale il Ministero dell'economia e delle finanze  comunica,
          in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
          installazione e funzionamento  del  predetto  software.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          imponibile ai fini delle imposte sui redditi,  nonche'  del
          valore  della  produzione  dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di
          cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. Al relativo  onere,  valutato  in  4
          milioni di euro per l'anno 2004,  si  provvede  nell'ambito
          delle risorse di cui al comma 12. 
              7. All'atto della utilizzazione di una  ricetta  medica
          recante  la  prescrizione   di   farmaci,   sono   rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale della ricetta, ai dati delle  singole  confezioni
          dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della  TS;
          sono comunque rilevati  i  dati  relativi  alla  esenzione.
          All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante
          la prescrizione di prestazioni  specialistiche  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, sono rilevati otticamente  i  codici  a  barre
          relativi al  numero  progressivo  regionale  della  ricetta
          nonche' il codice a barre della TS; sono comunque  rilevati
          i dati relativi alla esenzione nonche'  inseriti  i  codici
          del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero  i
          codici del nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza
          protesica ovvero  i  codici  del  repertorio  dei  prodotti
          erogati nell'ambito dell'assistenza  integrativa.  In  ogni
          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
          codice  fiscale  del   titolare   della   TS   con   quello
          dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di  assenza
          del codice fiscale sulla  ricetta,  quest'ultima  non  puo'
          essere utilizzata, salvo che  il  costo  della  prestazione
          venga pagato per intero. In caso di  utilizzazione  di  una
          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
          codice fiscale dell'assistito e'  rilevato  dalla  ricetta.
          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
          attuativo  del  comma   5   del   presente   articolo,   e'
          riconosciuto per gli anni 2006 e 2007  un  contributo,  nei
          limiti di 10 milioni di  euro,  da  definire  con  apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
          il Ministero della salute e le  associazioni  di  categoria
          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere  si
          provvede utilizzando le risorse di  cui  al  comma  12.  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere
          periodi transitori, durante i quali, in caso  di  riscontro
          della  mancata  corrispondenza  del  codice   fiscale   del
          titolare della tessera sanitaria con quello  dell'assistito
          riportato sulla ricetta, tale difformita'  non  costituisce
          impedimento   per   l'erogazione   della   prestazione    e
          l'utilizzazione   della   relativa   ricetta   medica    ma
          costituisce anomalia da segnalare tra  i  dati  di  cui  al
          comma 8. 
              8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono  trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
          utilizzazione della ricetta medica, anche  per  il  tramite
          delle associazioni di categoria e di soggetti terzi  a  tal
          fine individuati dalle strutture di erogazione dei  servizi
          sanitari; il software di cui al comma 5  assicura  che  gli
          stessi dati vengano  rilasciati  ai  programmi  informatici
          ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione  di
          servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al  codice
          fiscale  dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche   e
          private e  per  le  strutture  di  erogazione  dei  servizi
          sanitari non autorizzate al trattamento del codice  fiscale
          dell'assistito. Il predetto software assicura altresi'  che
          in nessun  caso  il  codice  fiscale  dell'assistito  possa
          essere raccolto o conservato in ambiente residente,  presso
          le farmacie, pubbliche e private, dopo  la  conferma  della
          sua   ricezione   telematica   da   parte   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei  dati  nel
          termine di cui  al  comma  8  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata. 
              8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di  cui  al
          comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi  della  ricetta
          di cui al  decreto  attuativo  del  comma  5  del  presente
          articolo  e'  punita   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di 2 euro per  ogni  ricetta  per  la  quale  la
          violazione si e' verificata. 
              8-quater. L'accertamento della  violazione  di  cui  ai
          commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo  della  Guardia
          di finanza, che trasmette il relativo  rapporto,  ai  sensi
          dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
          689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
          per   territorio,   per    i    conseguenti    adempimenti.
          Dell'avvenuta  apertura  del  procedimento  e   della   sua
          conclusione viene data  notizia,  a  cura  della  direzione
          provinciale dei servizi vari,  alla  competente  ragioneria
          provinciale dello Stato. 
              8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le  quali
          non risulta associato  il  codice  fiscale  dell'assistito,
          rilevato secondo quanto  previsto  dal  presente  articolo,
          l'azienda sanitaria  locale  competente  non  procede  alla
          relativa liquidazione,  fermo  restando  che,  in  caso  di
          ricette redatte manualmente dal medico, il  farmacista  non
          e'  responsabile  della  mancata  rispondenza  del   codice
          fiscale rilevato rispetto a quello indicato  sulla  ricetta
          che fara' comunque fede a tutti gli effetti. 
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8,  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  modalita'
          esclusivamente  automatiche,  li   inserisce   in   archivi
          distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
          che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
          quello  relativo  al  codice  fiscale  dell'assistito.  Con
          provvedimento dirigenziale del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli altri enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li
          detengono, trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  con  modalita'  telematica,  nei  trenta   giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento, per realizzare e diffondere  in  rete,  alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con  quello
          degli assistiti e per disporre  le  codifiche  relative  al
          prontuario  farmaceutico  nazionale   e   al   nomenclatore
          ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni  di
          assistenza protesica e al repertorio dei  prodotti  erogati
          nell'ambito dell'assistenza integrativa. 
              10. Al Ministero dell'economia e delle finanze  non  e'
          consentito  trattare  i  dati  rilevati  dalla   TS   degli
          assistiti; allo stesso e'  consentito  trattare  gli  altri
          dati di cui al comma  7  per  fornire  periodicamente  alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti alle strutture di erogazione  di  servizi  sanitari.
          Gli archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi  disponibili
          all'accesso esclusivo, anche  attraverso  interconnessione,
          alle aziende sanitarie locali di ciascuna  regione  per  la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione definitiva delle  somme  spettanti,  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          da emanare entro il 31 marzo 2007, sono  definiti  i  dati,
          relativi alla liquidazione periodica dei  rimborsi  erogati
          alle strutture di erogazione di servizi  sanitari,  che  le
          aziende sanitarie locali di  ogni  regione  trasmettono  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche'   le
          modalita' di trasmissione.  Con  protocollo  approvato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          della salute d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
          la protezione dei dati personali,  sono  stabiliti  i  dati
          contenuti negli archivi di  cui  al  comma  9  che  possono
          essere trasmessi al Ministero della salute e alle  regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione. 
              10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente  articolo,
          i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
          rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa  o
          penale, solo previo riscontro del  documento  cartaceo  dal
          quale gli stessi sono tratti. 
              11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52,  comma
          4, lettera a), della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  ai
          fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
          per gli anni 2003, 2004 e  2005,  si  considera  rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le regioni e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere
          realizzato direttamente nel proprio territorio  sistemi  di
          monitoraggio  delle   prescrizioni   mediche   nonche'   di
          trasmissione telematica al Ministero dell'economia e  delle
          finanze di copia dei dati dalle  stesse  acquisiti,  i  cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, risultino non inferiori  a  quelli  realizzati  in
          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
          gennaio 2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento del SSN relativo agli anni 2004  e  2005,  e'
          ricompresa anche l'adozione di tutti  i  provvedimenti  che
          garantiscono la trasmissione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da parte  delle  singole  aziende  sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4. 
              12. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2003. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2003,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          dell'interno e con il Ministro  della  salute,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite le modalita'  per  il  successivo  e  progressivo
          assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
          dello Stato, della TS nella carta di identita'  elettronica
          o nella carta nazionale dei servizi  di  cui  all'art.  52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche alle farmacie pubbliche  con  le  modalita'  indicate
          dallo stesso comma. Al relativo  onere,  valutato  in  euro
          400.000,00 per l'anno  2005,  si  provvede  utilizzando  le
          risorse di cui al comma 12.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
          prestazioni  assistenziali).  -  1.  Il  rapporto  tra   il
          Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
          e i pediatri di libera scelta e' disciplinato  da  apposite
          convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
          9,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.   412,   con   le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative in campo nazionale.  La  rappresentativita'
          delle organizzazioni sindacali e' basata sulla  consistenza
          associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
          principi: 
                0a)  prevedere  che  le  attivita'  e   le   funzioni
          disciplinate  dall'accordo   collettivo   nazionale   siano
          individuate tra quelle previste nei livelli  essenziali  di
          assistenza di cui all'art. 1, comma  2,  nei  limiti  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   del   Servizio
          sanitario nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
          singole regioni con riguardo ai livelli  di  assistenza  ed
          alla relativa copertura economica  a  carico  del  bilancio
          regionale; 
                a) prevedere che la scelta del medico e'  liberamente
          effettuata  dall'assistito,  nel  rispetto  di  un   limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata; 
                b) regolamentare  la  possibilita'  di  revoca  della
          scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno  nonche'
          la ricusazione della scelta da parte  del  medico,  qualora
          ricorrano    eccezionali    e    accertati    motivi     di
          incompatibilita'; 
                b-bis) nell'ambito  dell'organizzazione  distrettuale
          del  servizio,  garantire  l'attivita'  assistenziale   per
          l'intero arco della giornata e per  tutti  i  giorni  della
          settimana, nonche' un'offerta integrata  delle  prestazioni
          dei medici di medicina generale,  dei  pediatri  di  libera
          scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi  e
          degli   specialisti    ambulatoriali,    adottando    forme
          organizzative monoprofessionali, denominate:  «aggregazioni
          funzionali  territoriali»,  che   condividono,   in   forma
          strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali,  strumenti
          di valutazione della qualita' assistenziale,  linee  guida,
          audit e strumenti  analoghi,  nonche'  forme  organizzative
          multiprofessionali, denominate: «unita' complesse  di  cure
          primarie», che erogano prestazioni assistenziali tramite il
          coordinamento e  l'integrazione  dei  professionisti  delle
          cure primarie e del sociale a  rilevanza  sanitaria  tenuto
          conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
          metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; 
                b-ter)  prevedere  che  per  le  forme  organizzative
          multiprofessionali le aziende sanitarie  possano  adottare,
          anche per il tramite  del  distretto  sanitario,  forme  di
          finanziamento a budget; 
                b-quater)  definire  i  compiti,  le  funzioni  ed  i
          criteri di selezione del referente o del coordinatore delle
          forme organizzative previste alla lettera b-bis); 
                b-quinquies) disciplinare le condizioni, i  requisiti
          e le modalita' con cui le regioni provvedono alla dotazione
          strutturale,  strumentale  e   di   servizi   delle   forme
          organizzative di cui alla  lettera  b-bis)  sulla  base  di
          accordi regionali o aziendali; 
                b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le  quali
          le   aziende   sanitarie   locali,   sulla    base    della
          programmazione  regionale  e  nell'ambito  degli  indirizzi
          nazionali,  individuano  gli  obiettivi  e   concordano   i
          programmi di attivita' delle forme aggregative di cui  alla
          lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
          programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
          attivita'  del  distretto,  anche  avvalendosi  di   quanto
          previsto nella lettera b-ter); 
                b-septies) prevedere  che  le  convenzioni  nazionali
          definiscano   standard   relativi   all'erogazione    delle
          prestazioni  assistenziali,  all'accessibilita'   ed   alla
          continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
          regionali  la  definizione  di  indicatori  e  di  percorsi
          applicativi; 
                c)  disciplinare  gli  ambiti  e  le   modalita'   di
          esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
          complessivamente  dedicato   alle   attivita'   in   libera
          professione non rechi pregiudizio al  corretto  e  puntuale
          svolgimento degli obblighi del medico, nello studio  medico
          e al domicilio del  paziente;  le  prestazioni  offerte  in
          attivita' libero-professionale siano  definite  nell'ambito
          della  convenzione,  anche  al   fine   di   escludere   la
          coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
          alla  lettera  d);  il  medico  sia  tenuto  a   comunicare
          all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio  dell'attivita'
          in  libera  professione,  indicandone  sede  ed  orario  di
          svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
          sia  prevista  una  preferenza  nell'accesso  a  tutte   le
          attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
          favore   dei   medici   che   non   esercitano    attivita'
          libero-professionale strutturata nei confronti  dei  propri
          assistiti. Fino alla stipula della nuova  convenzione  sono
          fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
          termali. In ogni  caso,  il  non  dovuto  pagamento,  anche
          parziale,  di  prestazioni  da   parte   dell'assistito   o
          l'esercizio di attivita' libero-professionale al  di  fuori
          delle modalita' e dei  limiti  previsti  dalla  convenzione
          comportano    l'immediata    cessazione    del     rapporto
          convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; 
                d) ridefinire la struttura del compenso spettante  al
          medico, prevedendo una quota  fissa  per  ciascun  soggetto
          iscritto alla sua lista, corrisposta  su  base  annuale  in
          rapporto alle funzioni definite in convenzione;  una  quota
          variabile  in  considerazione  del   raggiungimento   degli
          obiettivi  previsti  dai  programmi  di  attivita'  e   del
          rispetto dei conseguenti livelli di  spesa  programmati  di
          cui alla lettera f); una quota variabile in  considerazione
          dei compensi per le prestazioni  e  le  attivita'  previste
          negli accordi nazionali e regionali, in  quanto  funzionali
          allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); 
                e) (abrogata); 
                f) (abrogata); 
                f-bis)  prevedere  la  possibilita'  per  le  aziende
          sanitarie  di  stipulare  accordi   per   l'erogazione   di
          specifiche   attivita'   assistenziali,   con   particolare
          riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica,  secondo
          modalita' e in funzione di  obiettivi  definiti  in  ambito
          regionale; 
                g) disciplinare le modalita'  di  partecipazione  dei
          medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi  di
          attivita'  del  distretto  e   alla   verifica   del   loro
          raggiungimento; 
                h) prevedere che l'accesso  al  ruolo  unico  per  le
          funzioni  di  medico  di  medicina  generale  del  Servizio
          sanitario  nazionale  avvenga  attraverso  una  graduatoria
          unica  per  titoli,  predisposta  annualmente   a   livello
          regionale  e  secondo   un   rapporto   ottimale   definito
          nell'ambito degli accordi regionali, in modo che  l'accesso
          medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato  o
          del diploma di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368, e  a  quelli  in  possesso  di  titolo
          equipollente, ai sensi dell'art. 30 del  medesimo  decreto.
          Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e'  comunque
          riservata una percentuale prevalente di posti  in  sede  di
          copertura delle zone  carenti,  con  l'attribuzione  di  un
          adeguato punteggio, che tenga conto anche  dello  specifico
          impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del
          diploma; 
                h-bis)  prevedere  che  l'accesso  alle  funzioni  di
          pediatra di libera scelta del Servizio sanitario  nazionale
          avvenga attraverso una graduatoria per  titoli  predisposta
          annualmente a  livello  regionale  e  secondo  un  rapporto
          ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali; 
                h-ter)  disciplinare  l'accesso  alle   funzioni   di
          specialista ambulatoriale del Servizio sanitario  nazionale
          secondo graduatorie provinciali alle quali  sia  consentito
          l'accesso  esclusivamente  al  professionista  fornito  del
          titolo  di  specializzazione  inerente   alla   branca   in
          interesse; 
                i)   regolare   la    partecipazione    dei    medici
          convenzionati a societa', anche cooperative, anche al  fine
          di prevenire l'emergere di conflitti di  interesse  con  le
          funzioni  attribuite  agli  stessi  medici   dai   rapporti
          convenzionali in atto; 
                l) prevedere la possibilita' di  stabilire  specifici
          accordi con i medici gia' titolari di convenzione  operanti
          in forma associata, secondo  modalita'  e  in  funzione  di
          specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale; 
                m) prevedere le  modalita'  con  cui  la  convenzione
          possa   essere   sospesa,   qualora    nell'ambito    della
          integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
          di libera  scelta  nella  organizzazione  distrettuale,  le
          unita'  sanitarie  locali  attribuiscano  a   tali   medici
          l'incarico di direttore  di  distretto  o  altri  incarichi
          temporanei  ritenuti  inconciliabili  con  il  mantenimento
          della convenzione; 
                m-bis)       promuovere       la       collaborazione
          interprofessionale dei medici di medicina  generale  e  dei
          pediatri di libera scelta con i farmacisti  delle  farmacie
          pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio
          sanitario nazionale, in riferimento  alle  disposizioni  di
          cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  e  al
          relativo decreto legislativo di attuazione; 
                m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria  dei  medici
          all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
          da ciascuna  regione,  al  Sistema  informativo  nazionale,
          compresi gli aspetti  relativi  al  sistema  della  tessera
          sanitaria,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  50   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, nonche' la partecipazione  attiva
          all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica
          delle ricette mediche. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  21  e  30  del
          decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione
          della direttiva 93/16/CE in materia di libera  circolazione
          dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE): 
              «Art. 21. - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico
          chirurgo di  medicina  generale  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale e' necessario il possesso  del  diploma
          di formazione specifica in medicina generale fermo restando
          la validita' degli attestati gia' rilasciati ai  sensi  del
          decreto del Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
          Ministro  della  pubblica  istruzione  10   ottobre   1988,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e  del
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.». 
              «Art. 30. - 1. In deroga a  quanto  previsto  dall'art.
          21, hanno diritto ad esercitare  l'attivita'  professionale
          in  qualita'  di  medico  di  medicina  generale  i  medici
          chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31
          dicembre 1994. 
              2. Detto diritto e' esteso ai medici  cittadini  di  un
          Paese membro gia' iscritti all'albo dei medici chirurghi ai
          sensi della legge 22 maggio  1978,  n.  217,  e  che  erano
          titolari, alla data del 31 dicembre  1996  di  un  rapporto
          convenzionale  per  l'attivita'  di  medico   in   medicina
          generale. 
              3. I medici di  cui  ai  commi  1  e  2  che  intendono
          esercitare l'attivita' professionale in qualita' di  medico
          di medicina generale  nel  regime  nazionale  di  sicurezza
          sociale di uno dei Paesi membri, anche se non  in  possesso
          di una formazione specifica in  medicina  generale,  devono
          chiedere il rilascio del relativo attestato  al  competente
          ordine   provinciale   dei   medici    chirurghi,    previa
          presentazione della documentazione comprovante  il  diritto
          acquisito. 
              4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente
          per l'iscrizione  provvede  alla  relativa  annotazione  ai
          sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica  5  aprile  1950,  n.  221,  al  fine  del
          rilascio degli attestati di cui al comma 3.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),  come   modificato
          dall'art. 2-bis della presente legge: 
              «Art. 15 (Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica).  -  1.  Ferma  restando  l'efficacia   delle
          disposizioni vigenti in materia di  piani  di  rientro  dai
          disavanzi sanitari di cui all'art. 2, commi  da  75  a  96,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di  garantire
          il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza  nell'uso
          delle   risorse   destinate   al   settore   sanitario    e
          l'appropriatezza    nell'erogazione    delle    prestazioni
          sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al  presente
          articolo. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle  farmacie
          convenzionate ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6
          dell'art. 11 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010
          n. 122, e' rideterminato al  valore  del  2,25  per  cento.
          Limitatamente al periodo decorrente dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,
          l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
          alle Regioni ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  6
          dell'art. 11 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e'
          rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno  2012
          l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui  all'art.  5
          del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  novembre  2007,  n.  222  e
          successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
          13,1 per  cento.  In  caso  di  sforamento  di  tale  tetto
          continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
          di ripiano di cui all'art. 5 del decreto-legge  1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013,
          l'attuale   sistema   di   remunerazione   della    filiera
          distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo  metodo,
          definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla base di un accordo tra  le  associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
          del farmaco per gli aspetti di  competenza  della  medesima
          Agenzia, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  comma  6-bis
          dell'art. 11  del  decreto-legge  31  marzo  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini  di  cui
          al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata  in
          vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di  avere
          efficacia   le   vigenti   disposizioni    che    prevedono
          l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto  alle
          farmacie per le erogazioni in regime di Servizio  sanitario
          nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
          di remunerazione e'  riferita  ai  margini  vigenti  al  30
          giugno  2012.  In  ogni  caso   dovra'   essere   garantita
          l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. 
              3. A decorrere dall'anno  2013  l'onere  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica
          territoriale,  di  cui  all'art.  5  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive  modificazioni,
          e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
          degli importi corrisposti dal cittadino per  l'acquisto  di
          farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
          stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'art. 11,
          comma  9,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di sforamento di tale tetto  continuano  ad
          applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
          cui all'art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222. A decorrere  dall'anno  2013,  gli  eventuali
          importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
          alle regioni, per il 25%, in  proporzione  allo  sforamento
          del tetto  registrato  nelle  singole  regioni  e,  per  il
          residuo 75%, in base alla quota di  accesso  delle  singole
          regioni   al   riparto   della   quota   indistinta   delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              4. A decorrere dall'anno  2013  il  tetto  della  spesa
          farmaceutica ospedaliera di cui all'art. 5,  comma  5,  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
          rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
          le disposizioni dei commi da 5 a 10. 
              5. Il tetto di cui al comma 4  e'  calcolato  al  netto
          della spesa per i farmaci  di  classe  A  in  distribuzione
          diretta e distribuzione per conto, nonche' al  netto  della
          spesa per i vaccini, per i medicinali di cui  alle  lettere
          c) e c-bis) dell'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre
          1993,  n.  537   e   successive   modificazioni,   per   le
          preparazioni  magistrali  e  officinali  effettuate   nelle
          farmacie ospedaliere, per  i  medicinali  esteri  e  per  i
          plasmaderivati di produzione regionale. 
              6. La spesa farmaceutica ospedaliera  e'  calcolata  al
          netto delle seguenti somme: 
                a) somme versate dalle aziende farmaceutiche,  per  i
          consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'art. 1,  comma
          796, lettera g) della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e
          successive  disposizioni  di  proroga,   a   fronte   della
          sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5  per
          cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione  del
          Consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
          settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227; 
                b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche  alle
          regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  a
          seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
          per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo  ai
          sensi  dell'art.  48,  comma  33,  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni; 
                c)  somme  restituite  dalle  aziende  farmaceutiche,
          anche sotto forma di  extra-sconti,  alle  regioni  e  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  in  applicazione
          di procedure di rimborsabilita'  condizionata  (payment  by
          results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in  sede
          di  contrattazione  del  prezzo  del  medicinale  ai  sensi
          dell'art. 48, comma  33,  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 
              7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico  delle
          aziende farmaceutiche  una  quota  pari  al  50  per  cento
          dell'eventuale superamento del tetto  di  spesa  a  livello
          nazionale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4
          del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero
          disavanzo a  livello  nazionale  e'  a  carico  delle  sole
          regioni  nelle  quali  e'  superato  il  tetto   di   spesa
          regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;  non  e'
          tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
          equilibrio economico complessivo. 
              8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
          periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti: 
                a) l'AIFA attribuisce  a  ciascuna  azienda  titolare
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
          in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
          definitiva entro il  30  settembre  successivo,  un  budget
          annuale calcolato sulla base degli acquisti  di  medicinali
          da parte delle strutture pubbliche,  relativi  agli  ultimi
          dodici  mesi  per  i  quali  sono   disponibili   i   dati,
          distintamente per i farmaci equivalenti  e  per  i  farmaci
          ancora coperti da brevetto; dal calcolo  sono  detratte  le
          somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
          sanitario nazionale e  quelle  restituite  in  applicazione
          delle lettere  g),  h)  ed  i);  dal  calcolo  e'  altresi'
          detratto il valore, definito sulla base dei dati  dell'anno
          precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
          nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
          budget, a seguito delle decadenze di brevetti  in  possesso
          dell'azienda presa in considerazione; 
                b) le risorse rese  disponibili  dalla  riduzione  di
          spesa complessiva prevista per effetto delle  decadenze  di
          brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
          l'attribuzione del budget, nonche' le risorse  incrementali
          derivanti  dall'eventuale  aumento  del  tetto   di   spesa
          rispetto all'anno  precedente  sono  utilizzate  dall'AIFA,
          nella misura percentuale del 10 per cento,  ai  fini  della
          definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per  cento
          delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
          spesa dei farmaci innovativi; ove non  vengano  autorizzati
          farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa  per  farmaci
          innovativi assorba soltanto  parzialmente  tale  quota,  le
          disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima  quota
          del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
          10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
          per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del  mercato
          farmaceutico; 
                c) la somma dei budget di ciascuna  azienda  titolare
          di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi
          di cui alla lettera b), deve risultare uguale  all'onere  a
          carico del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza
          farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
          normativa vigente; 
                d) ai fini del monitoraggio complessivo  della  spesa
          sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera  si  fa
          riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della
          spesa per la distribuzione diretta  di  medicinali  di  cui
          all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge  24  dicembre
          1993, n. 537,  e  successive  modificazioni;  ai  fini  del
          monitoraggio della spesa  per  singolo  medicinale,  si  fa
          riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
          informativo sanitario dalle regioni,  relativi  ai  consumi
          dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai  dati  trasmessi
          dalle  regioni  relativi  alle  prestazioni   farmaceutiche
          effettuate in distribuzione diretta e per  conto;  ai  fini
          della definizione dei budget aziendali,  nelle  more  della
          completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei
          medicinali in ambito  ospedaliero,  alle  regioni  che  non
          hanno fornito i dati,  o  li  hanno  forniti  parzialmente,
          viene attribuita la  spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
          ospedaliera  rilevata   nell'ambito   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005; 
                e) l'AIFA procede mensilmente al  monitoraggio  della
          spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione  e
          a livello nazionale, e ne comunica gli esiti  al  Ministero
          della salute ed al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e alle regioni; 
                f) in caso di mancato rispetto del  tetto  di  spesa,
          l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo  a
          carico delle aziende  farmaceutiche  secondo  le  modalita'
          stabilite alle lettere seguenti del presente comma; 
                g) il ripiano  e'  effettuato  tramite  versamenti  a
          favore  delle  regioni  e  delle   province   autonome   in
          proporzione  alla  quota  di  riparto   delle   complessive
          disponibilita' del Servizio sanitario nazionale,  al  netto
          delle  quote  relative   alla   mobilita'   interregionale;
          l'entita'  del  ripiano  a  carico  delle  singole  aziende
          titolari di AIC e' calcolata in proporzione al  superamento
          del  budget  definitivo  attribuito  secondo  le  modalita'
          previste dal presente comma; 
                h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
          sforamento,  da  parte  dei   farmaci   innovativi,   dello
          specifico fondo di cui alla lettera b),  e'  ripartita,  ai
          fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
          titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
          relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; 
                i) in  caso  di  superamento  del  budget  attribuito
          all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
          di medicinali orfani  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.
          141/2000 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
          innovativi, la quota di superamento  riconducibile  a  tali
          farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano,  al  lordo  IVA,
          tra tutte le aziende titolari di  AIC  in  proporzione  dei
          rispettivi fatturati relativi ai medicinali non  innovativi
          coperti da brevetto; 
                j) la mancata integrale  corresponsione  a  tutte  le
          regioni interessate, da parte delle aziende  farmaceutiche,
          di quanto dovuto nei termini previsti  comporta  l'adozione
          da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
          di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
          e per  un  periodo  di  tempo  tali  da  coprire  l'importo
          corrispondente alla somma non versata, incrementato del  20
          per cento, fermo restando quanto previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di recupero del credito da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni interessate nei  confronti  delle
          aziende farmaceutiche inadempienti; 
                k) in sede di  prima  applicazione  della  disciplina
          recata dal presente comma, ai fini  della  definizione  dei
          budget delle aziende farmaceutiche per l'anno  2013,  fermo
          restando quanto previsto dalle lettere  a)  b)  e  c),  dai
          fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una  quota
          derivante  dalla  ripartizione   fra   tutte   le   aziende
          farmaceutiche,  in  proporzione  al  rispettivo   fatturato
          relativo all'anno 2012, dell'ammontare del  superamento,  a
          livello  complessivo,  del  tetto  di  spesa   farmaceutica
          ospedaliera per lo stesso anno. 
              9. L'AIFA segnala al Ministro della salute  l'imminente
          ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
          che, tenuto conto della rilevanza delle  patologie  in  cui
          sono  utilizzati   e   della   numerosita'   dei   pazienti
          trattabili,  potrebbero  determinare  forti  squilibri   di
          bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 
              10.   Al   fine   di   incrementare    l'appropriatezza
          amministrativa e  l'appropriatezza  d'uso  dei  farmaci  il
          comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
          2005 verificano annualmente che da parte delle  Regioni  si
          sia   provveduto   a   garantire   l'attivazione   ed    il
          funzionamento  dei  registri  dei  farmaci   sottoposti   a
          registro  e  l'attivazione  delle  procedure  per  ottenere
          l'eventuale rimborso da parte delle  aziende  farmaceutiche
          interessate. I registri dei  farmaci  di  cui  al  presente
          comma sono parte integrante  del  sistema  informativo  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              11. La disciplina dei commi da  4  a  10  del  presente
          articolo  in  materia  di  spesa  farmaceutica  sostituisce
          integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma  1
          dell'art. 17  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111; conseguentemente  i  riferimenti  alla  lettera  b)
          contenuti nello stesso art.  17  del  citato  decreto-legge
          devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a  10  del
          presente articolo. 
              11-bis. Il medico che curi un paziente,  per  la  prima
          volta, per una  patologia  cronica,  ovvero  per  un  nuovo
          episodio di patologia non cronica, per il  cui  trattamento
          sono disponibili piu' medicinali equivalenti, e' tenuto  ad
          indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale  la
          sola  denominazione  del  principio  attivo  contenuto  nel
          farmaco. Il medico ha  facolta'  di  indicare  altresi'  la
          denominazione di uno  specifico  medicinale  a  base  dello
          stesso principio attivo; tale indicazione e' vincolante per
          il  farmacista  ove  in  essa   sia   inserita,   corredata
          obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola
          di non sostituibilita' di cui all'art. 11,  comma  12,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Il
          farmacista  comunque  si  attiene  a  quanto  previsto  dal
          menzionato art. 11, comma 12. 
              12. Con le disposizioni di cui ai commi 13  e  14  sono
          fissate  misure  di  razionalizzazione  della   spesa   per
          acquisti di beni e servizi  e  ulteriori  misure  in  campo
          sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti  le
          predette misure  sono  applicate,  salvo  la  stipulazione,
          entro  il  15  novembre  2012,  del  Patto  per  la  salute
          2013-2015,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, ai sensi  dell'art.  8,  comma  6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131,  nella  quale  possono  essere
          convenute  rimodulazioni  delle  misure,   fermo   restando
          l'importo complessivo degli obiettivi  finanziari  annuali.
          Con  il  medesimo  Patto   si   procede   al   monitoraggio
          dell'attuazione delle misure finalizzate  all'accelerazione
          del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
          nazionale. 
              13. Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
                a) ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17,
          comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
          con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  gli
          importi e le connesse prestazioni relative a  contratti  in
          essere di appalto di servizi  e  di  fornitura  di  beni  e
          servizi,  con  esclusione  degli  acquisti   dei   farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la
          durata  dei  contratti  medesimi;  tale  riduzione  per  la
          fornitura di dispositivi medici opera fino al  31  dicembre
          2012; 
                b)  all'art.   17,   comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'art. 1671
          del codice civile.  Ai  fini  della  presente  lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima  Agenzia  di  cui  all'art.  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
                b-bis) l'art. 7-bis del decreto-legge 7 maggio  2012,
          n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio
          2012, n. 94, e' abrogato; 
                c)  sulla  base  e  nel   rispetto   degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi  dell'art.
          1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  previa
          intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,   nonche'   tenendo    conto    della    mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento o il rinnovo di incarichi ai  sensi  dell'art.
          15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
          e successive modificazioni.  Nell'ambito  del  processo  di
          riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano   operano   una   verifica,   sotto   il    profilo
          assistenziale  e  gestionale,  della  funzionalita'   delle
          piccole   strutture   ospedaliere   pubbliche,   anche   se
          funzionalmente  e  amministrativamente  facenti  parte   di
          presidi ospedalieri articolati in piu' sedi,  e  promuovono
          l'ulteriore passaggio dal ricovero  ordinario  al  ricovero
          diurno e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in  regime
          ambulatoriale,  favorendo   l'assistenza   residenziale   e
          domiciliare; 
                c-bis)  e'  favorita  la  sperimentazione  di   nuovi
          modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
          questa e' garantita, che realizzino effettive finalita'  di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
                d) fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma
          1, lettera a), del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
          111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per
          essi, le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
          relativi  alle  categorie  merceologiche   presenti   nella
          piattaforma   CONSIP,   gli   strumenti   di   acquisto   e
          negoziazione telematici messi a disposizione  dalla  stessa
          CONSIP,  ovvero,  se   disponibili,   dalle   centrali   di
          committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto
          dalla presente lettera sono nulli,  costituiscono  illecito
          disciplinare    e    sono    causa    di    responsabilita'
          amministrativa; 
                e) costituisce adempimento ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti di cui all'art.  12  dell'Intesa  Stato-Regioni
          del 23 marzo 2005, sulla base  dell'istruttoria  effettuata
          dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici; 
                f) il tetto di spesa per  l'acquisto  di  dispositivi
          medici, di cui all'art. 17, comma 2,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n.  98,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,8 per cento; 
                f-bis) all'art. 3, comma 7, del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  dopo
          il  penultimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nelle
          aziende         ospedaliere,         nelle          aziende
          ospedaliero-universitarie di cui  all'art.  2  del  decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente medico di cui all'art. 4, comma 9,  del  presidio
          ospedaliero sono svolti  da  un  unico  soggetto  avente  i
          requisiti di legge»; 
                g)  all'art.  8-sexies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
              «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato.». 
              14. A tutti i singoli contratti e  a  tutti  i  singoli
          accordi vigenti nell'esercizio  2012,  ai  sensi  dell'art.
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, per l'acquisto di prestazioni  sanitarie  da  soggetti
          privati   accreditati   per   l'assistenza    specialistica
          ambulatoriale e per l'assistenza  ospedaliera,  si  applica
          una riduzione  dell'importo  e  dei  corrispondenti  volumi
          d'acquisto in misura percentuale fissa,  determinata  dalla
          regione o dalla provincia  autonoma,  tale  da  ridurre  la
          spesa complessiva annua, rispetto alla  spesa  consuntivata
          per l'anno 2011, dello  0,5  per  cento  per  l'anno  2012,
          dell'1 per cento per l'anno  2013  e  del  2  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2014. La misura di  contenimento  della
          spesa di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto  alle
          misure eventualmente gia' adottate dalle singole regioni  e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'art. 17, comma  1,  lettera  a),  terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              15.  In  deroga  alla  procedura   prevista   dall'art.
          8-sexies, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, in materia di remunerazione  delle  strutture
          che  erogano  assistenza  ospedaliera  ed  ambulatoriale  a
          carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, con proprio  decreto,  entro  il  15  settembre
          2012, determina le tariffe massime  che  le  regioni  e  le
          province  autonome  possono  corrispondere  alle  strutture
          accreditate,  di  cui   all'art.   8-quater   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
          modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili  e,
          ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari  regionali,
          tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite  la
          determinazione  tariffaria,  margini  di   inappropriatezza
          ancora esistenti a livello locale e nazionale. 
              16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla
          data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
          dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014,
          costituiscono  riferimento   per   la   valutazione   della
          congruita' delle risorse a carico  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale, quali principi di  coordinamento  della  finanza
          pubblica. 
              17.  Gli  importi  tariffari,  fissati  dalle   singole
          regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma  15
          restano a carico dei bilanci regionali.  Tale  disposizione
          si intende comunque rispettata dalle regioni per  le  quali
          il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
          dell'art.   12   dell'Intesa   sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta  del  23
          marzo 2005, abbia verificato  il  rispetto  dell'equilibrio
          economico-finanziario del settore  sanitario,  fatto  salvo
          quanto specificatamente previsto per le regioni  che  hanno
          sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 e  successive  modificazioni
          su  un  programma   operativo   di   riorganizzazione,   di
          riqualificazione o di potenziamento del Servizio  sanitario
          regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un
          limite invalicabile. 
              17-bis. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la  finanza  pubblica,  una  commissione  per  la
          formulazione di proposte, nel rispetto degli  equilibri  di
          finanza  pubblica,  per   l'aggiornamento   delle   tariffe
          determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
          da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  della  Conferenza  delle
          regioni e delle province  autonome,  si  confronta  con  le
          associazioni   maggiormente   rappresentative   a   livello
          nazionale  dei  soggetti  titolari  di  strutture   private
          accreditate.  Ai  componenti  della  commissione   non   e'
          corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
          commissione conclude i suoi lavori  entro  sessanta  giorni
          dalla data dell'insediamento.  Entro  i  successivi  trenta
          giorni  il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          provvede   all'eventuale   aggiornamento   delle   predette
          tariffe. 
              18 Sono abrogate le disposizioni contenute  nel  primo,
          secondo, terzo, quarto  periodo  dell'art.  1,  comma  170,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              19. Al quinto periodo dell'art.  1,  comma  170,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la  medesima
          cadenza di cui al quarto periodo» sono  sostituite  con  le
          seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,». 
              20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 1, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, qualora  al  termine  del  periodo  di
          riferimento  del  Piano  di  rientro   ovvero   della   sua
          prosecuzione, non venga verificato positivamente,  in  sede
          di verifica  annuale  e  finale,  il  raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali del piano stesso,  ovvero  della  sua
          prosecuzione. 
              21. Il comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          luglio 2011, n. 111 e'  sostituito  dai  seguenti:  «3.  Le
          disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191 si  applicano  anche  in  ciascuno
          degli  anni  2013,  2014  e  2015.  3-bis.  Alla   verifica
          dell'effettivo conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al
          comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'art.  2,
          comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione e'
          giudicata  adempiente   ove   sia   accertato   l'effettivo
          conseguimento  di  tali  obiettivi.  In   caso   contrario,
          limitatamente  agli  anni  2013  e  2014,  la  regione   e'
          considerata adempiente ove  abbia  conseguito  l'equilibrio
          economico. 3-ter. Per le regioni  sottoposte  ai  Piani  di
          rientro dai deficit sanitari o ai  Programmi  operativi  di
          prosecuzione di detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli
          specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.». 
              22. In funzione delle disposizioni recate dal  presente
          articolo il livello del fabbisogno del  servizio  sanitario
          nazionale e del  correlato  finanziamento,  previsto  dalla
          vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
          l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
          2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.100  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
          ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede  di
          autocoordinamento dalle  regioni  e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  medesime,  da  recepire,  in  sede  di
          espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
          per i rapporti fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  per  la  ripartizione  del
          fabbisogno sanitario  e  delle  disponibilita'  finanziarie
          annue per il Servizio  sanitario  nazionale,  entro  il  30
          settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed  entro  il
          30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
          Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
          predetti, all'attribuzione del  concorso  alla  manovra  di
          correzione dei conti alle singole regioni e  alle  Province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  alla  ripartizione  del
          fabbisogno  e  alla   ripartizione   delle   disponibilita'
          finanziarie annue per il Servizio  sanitario  nazionale  si
          provvede  secondo  i  criteri  previsti   dalla   normativa
          vigente. Le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
          autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione  della  regione
          Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma
          mediante le procedure previste dall'art. 27 della  legge  5
          maggio 2009, n. 42.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di  cui  al  predetto  art.  27,  l'importo  del
          concorso  alla  manovra  di  cui  al  presente   comma   e'
          annualmente  accantonato,   a   valere   sulle   quote   di
          compartecipazione ai tributi erariali. 
              23. A decorrere dall'anno 2013,  la  quota  premiale  a
          valere  sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente
          legislazione per il finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale, disposta  dall'art.  9,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'  annualmente  pari
          allo 0,25 per cento delle predette risorse. 
              24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio  2013,  le
          disposizioni di cui all'art. 2, comma 68,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. 
              25. L'art. 16, comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
          luglio  2011,  n.  111  si  interpreta  nel  senso  che  le
          disposizioni ivi richiamate di limitazione  della  crescita
          dei trattamenti economici  anche  accessori  del  personale
          delle pubbliche amministrazioni  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con   il
          servizio sanitario nazionale  fin  dalla  loro  entrata  in
          vigore. La disciplina prevista dall'art. 9, commi  3-bis  e
          3-ter,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'art.
          31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, in  materia  di  compensazione  dei  crediti,  e  i
          relativi  decreti  attuativi,  trovano   applicazione   nei
          confronti degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          secondo le modalita' e le condizioni fissate dalle medesime
          disposizioni. 
              25-bis.  Ai  fini  della  attivazione   dei   programmi
          nazionali di valutazione sull'applicazione delle  norme  di
          cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  della   salute
          provvede alla modifica ed integrazione di tutti  i  sistemi
          informativi del Servizio sanitario nazionale, anche  quando
          gestiti da diverse amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
          interconnessione a livello  nazionale  di  tutti  i  flussi
          informativi  su  base  individuale.  Il   complesso   delle
          informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e'  reso
          disponibile per le attivita' di valutazione  esclusivamente
          in  forma  anonima  ai  sensi  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  Ministero  della
          salute si  avvale  dell'AGENAS  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni
          assistenziali   e   delle   procedure    medico-chirurgiche
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A  tal  fine,
          AGENAS accede, in tutte le fasi  della  loro  gestione,  ai
          sistemi informativi interconnessi  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima. 
              25-ter. In relazione alla determinazione  dei  costi  e
          dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario  secondo
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68,   il   Governo   provvede   all'acquisizione   e   alla
          pubblicazione dei relativi dati entro il 31  ottobre  2012,
          nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del  medesimo
          decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
          nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti vacanti in organico mediante  cessione  del
          contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla  stessa
          qualifica in servizio  presso  altre  amministrazioni,  che
          facciano  domanda  di  trasferimento.  Le   amministrazioni
          devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei
          posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
          di   personale   da   altre    amministrazioni,    fissando
          preventivamente i criteri di scelta.  Il  trasferimento  e'
          disposto   previo   parere   favorevole    dei    dirigenti
          responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'
          o sara' assegnato  sulla  base  della  professionalita'  in
          possesso del dipendente in relazione al posto  ricoperto  o
          da ricoprire. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  con
          decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e previa intesa con la conferenza  unificata,
          sentite le confederazioni sindacali  rappresentative,  sono
          disposte le misure per agevolare i processi  di  mobilita',
          anche volontaria, per garantire l'esercizio delle  funzioni
          istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
          carenze di organico. 
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure e i criteri generali per l'attuazione  di  quanto
          previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli  accordi,
          gli atti o le clausole dei contratti  collettivi  volti  ad
          eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
          di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.».